Articolo 14
Articolo 14
La C.D.A. Cooperativa Sociale è in possesso dei requisiti di accreditamento per la Convenzione quadro ai sensi dell’art. 14 del D.lgs settembre 2003 n. 276.
Cos’è la Convenzione art. 14 D.Lgs.276/2003 e come assolvere gli obblighi che la Legge ti impone per l’assunzione di persone disabili senza che sia tu ad assumerli?
https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/sod/aziende/convenzione_art_14
Un’azienda privata per adempiere all’obbligo di cui alla legge 68/99 può affidare una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B (quelle cooperative che svolgono sia attività produttive che di servizio dedicate all’integrazione lavorativa di persone svantaggiate, tra le quali sono compresi anche i disabili).
E’ la cooperativa in questo caso che assume uno o più lavoratori disabili, che possono essere così computati nella quota d’obbligo dell’azienda. Attraverso una convenzione firmata dall’azienda, dalla cooperativa e dalla Città Metropolitana è così possibile coprire, per la società, l’obbligo di assunzione di persone con disabilità nel limite del 20% della scopertura complessiva dell’Azienda.
L’azienda adempie agli obblighi di legge anche se il rapporto di lavoro si instaura in via diretta con la Cooperativa.
I VANTAGGI
L’Azienda:
• Adempie agli obblighi occupazionali
• È in regola per accedere ai bandi pubblici e privati
MA NON SOLO
La persona disabile:
• Si realizza anche grazie ad una occupazione idonea
La Cooperativa Sociale e la tua Azienda instaurano una collaborazione il cui valore è:
• Per la Cooperativa, una nuova commessa di lavoro
• Per entrambe il riconoscimento da parte della società civile del territorio in cui operano
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